Condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IDRICA

Art.1 – Definizioni

Acquaenna S.C.p.A.:Gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni dell’A.T.O. n.5 di Enna giusta convenzione di gestione del 19.11.2004 .

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI) a cui sono state attribuite con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, funzioni in materia di qualità, tariffe e costi dei servizi idrici integrati, inizialmente assegnate all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

ATI: Assemblea Territoriale Idrica di Enna, subentrata a titolo universale al Consorzio ATO n.5 di Enna.

EGA: Ente di Governo dell’Ambito territoriale ottimale n. 5 di Enna.

Regolamento S.I.I.: è il regolamento del servizio idrico integrato approvato dall’EGA che disciplina le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti tra il gestore e l’utilizzatore del servizio.

Richieste di fornitura: si intende ogni richiesta di Attivazione/Subentro/Voltura di un contratto di fornitura inoltrata al Gestore mediante la modulistica all’uopo predisposta e completa degli allegati ivi previsti :

– Richiesta di Attivazione è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura;

– Richiesta di Subentro/Riattivazione è la riattivazione della fornitura in un punto di consegna esistente ma non attivo;

– Richiesta di Voltura è la fornitura in un punto di consegna già attivo, con contestuale variazione della titolarità dell’utenza, senza che sia interrotta l’erogazione idrica.

La Richiesta completa degli allegati previsti unitamente alle Condizioni generali fornitura sono parte integrante del Contratto di fornitura.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la somministrazione integrata dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione.

Art. 3 – Perfezionamento del contratto di fornitura

L’utente, mediante la sottoscrizione della Richiesta e delle Condizioni generali di fornitura, manifesta la propria volontà di stipulare il contratto di fornitura.

La Richiesta si ritiene accettata da parte del Gestore con l’attivazione della fornitura.

La fornitura si intende attivata quando siano ultimate, finite e pronte per funzionare tutte le opere dell’allacciamento e siano posti in opera i contatori ed i sigilli.

Con la presentazione della Richiesta l’utente dichiara di conoscere i contenuti del Regolamento e della Carta dei Servizi, le cui copie sono messe a disposizione presso gli uffici del Gestore, nel sito Internet dello stesso, e comunque presso tutti i luoghi dove è possibile prelevare i moduli di Richiesta.

Art. 4 – Disciplina del contratto di fornitura

Il Contratto di fornitura è l’insieme dei documenti aventi forza contrattuale fra l’Utente ed il Gestore ed è comprensivo delle Condizioni generali di fornitura.

La fornitura è regolata: a) dalle presenti condizioni generali di fornitura; b) dalle eventuali condizioni particolari contenute nei singoli contratti di utenza; c) dalla normativa vigente in materia; d) dal Regolamento vigente; d) dalle disposizioni dettate dall’ARERA; e) da eventuali provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Art. 5 – Usi della fornitura

La fornitura viene concessa per gli usi specificati nel contratto, nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti.

La fornitura non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto, né essere ceduta, anche solo parzialmente, a terzi pena la risoluzione del contratto; rientra nella fattispecie di “cessione non autorizzata” qualsiasi interconnessione tra utenze a valle del contatore. Ogni modifica degli usi, ovvero ogni modifica delle componenti che rilevano nella determinazione tariffaria, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo. Nel caso in cui il Gestore accerti un uso diverso da quello dichiarato provvederà ad applicare la relativa tariffa e ad effettuare i necessari conguagli, sulla base delle medie storiche dei consumi e/o di ogni altro elemento utile, riservandosi ogni altra contestuale iniziativa, anche giudiziaria, mirata al recupero di eventuali crediti legittimamente accertati ed alla sospensione della fornitura. Il Gestore si riserva la facoltà di limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell’acqua in caso di emergenza dovuta a scarsità della risorsa idrica.

Art. 6 – Condizioni per la fornitura

L’attivazione della fornitura è subordinata: a) al versamento delle spese di allacciamento preventivato; b) al pagamento delle spese previste per l’installazione del contatore oltre ai bolli e spese di sopralluogo; c) all’ottenimento dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti; d) all’esecuzione di eventuali opere necessarie da parte dell’utente; e) alla presentazione della modulistica richiesta dal gestore per la fornitura che unitamente alle Condizioni generali di contratto fanno parte integrante del presente Contratto; f) qualora la Richiesta abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui il precedente intestatario risulti moroso: alla presentazione di una autodichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito, o nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che il richiedente occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto, al pagamento delle somme dovute quale fruitore del servizio.

Art. 7 – Deposito Cauzionale

L’utente è tenuto al pagamento del deposito cauzionale così come stabilito dal Regolamento vigente e dalle disposizioni al riguardo dettate da ARERA – In caso di utenze condominiali il deposito cauzionale sarà moltiplicato per il numero dei condomini.

Art. 8 – Durata della fornitura

Il contratto di fornitura di acqua ha termine alla fine dell’anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. L’utente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto maturati fino al momento dell’effettiva chiusura tecnico-amministrativa dell’utenza da parte del Gestore.

Art. 9 – Tariffa

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dall’EGA sulla base della metodologia tariffaria definita dall’ARERA.

Il corrispettivo del servizio è costituito da quote fisse, da quote variabili differenziate per tipologia d’uso, dalle componenti aggiuntive definite dall’ARERA , nonché dall’imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui l’utenza disponga della pubblica fognatura il corrispettivo del servizio idrico comprende anche la tariffa di fognatura e, qualora la fognatura sia dotata di depuratore attivo, anche la tariffa di depurazione.

Nel corso del contratto di fornitura, in base alle normative e agli assetti regolatori pro tempore vigenti nonché nel rispetto dei processi approvativi definiti dalle autorità di settore, le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato si applicano ai consumi determinati secondo le modalità previste dal Regolamento e dall’ARERA.

Art.10 – Pagamenti

Il pagamento della fornitura deve essere effettuato dall’utente secondo le modalità ed entro la data di scadenza fissata nella bolletta. Il Gestore ha facoltà di fatturare consumi presunti sulla base dei consumi effettuati dall’utente nel periodo precedente. In caso di ritardo di pagamento delle fatture, il Gestore ha il diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di 2 punti percentuali; qualora l’utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il Gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso. La fornitura sospesa per morosità potrà essere riattivata solo dopo che l’utente abbia pagato il debito pregresso e le spese di chiusura e di riattivazione.

Art. 11 – Impianti

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l’acqua fino al punto di consegna rimanendone proprietario anche nel caso in cui, previa autorizzazione del Gestore, i lavori siano eseguiti dal richiedente. Le opere necessarie per la collocazione degli impianti interni di acquedotto e fognatura sono eseguite a cura e spese dell’utente il quale è tenuto al controllo dei suoi impianti interni ed apparecchi al fine di prevenire od eliminare tempestivamente cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.

Art. 12 – Contatore

I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore; il loro tipo e calibro è stabilito in relazione alla tipologia della fornitura, alla capacità e ai limiti di erogazione dell’impianto, nonché alle norme tecniche e regolamentari pro tempore vigenti. È concesso un unico punto di consegna, e, conseguentemente, un unico misuratore, per ciascuna utenza. È vietata qualsiasi interconnessione idraulica tra utenze diverse.

I contatori sono collocati dal Gestore su suolo pubblico o al limite del suolo pubblico con accessibilità dall’esterno, nel luogo più idoneo da esso stabilito e dovranno essere adeguatamente protetti (anche dal gelo) e custoditi a cura dell’utente.

Il Gestore ha facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, con altri di tipo anche diverso e di modificare la loro ubicazione a proprie spese.

Qualora il contatore, a seguito di modifiche dello stato dei luoghi operate dall’utente, venga a trovarsi in posizione difforme da quanto previsto dalla normativa o in luogo non adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, il Gestore potrà imporre lo spostamento del contatore a spese dell’utente pena l’interruzione della fornitura. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, liberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione.

L’utente, quale consegnatario del contatore, ha la responsabilità della protezione e custodia dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o danneggiamenti sia colposi che dolosi. L’utente è tenuto ad adottare opportuni provvedimenti al fine di prevenire la rottura del misuratore in presenza di situazioni climatiche che comportino temperature al di sotto dello zero. In caso di rottura del misuratore, è necessario darne immediata comunicazione. Qualora, in seguito alla rottura del misuratore il Gestore accerti l’assenza o l’insufficienza delle protezioni del misuratore, i relativi costi di sostituzione saranno addebitati all’utente nella prima bolletta utile.

L’utente ha l’obbligo di consentire al personale del Gestore od altro personale da essa incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere nella proprietà privata per effettuare le normali e straordinarie operazioni di servizio, quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati, al fine di evitare disservizi alla rete di distribuzione, nonché di controllare l’osservanza delle condizioni contrattuali.

L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore e l’eventuale rettifica dei consumi. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, cioè entro i limiti di tolleranza stabiliti dal Regolamento, saranno addebitate all’utente le spese di verifica così come determinate dal Gestore.

Art. 13 – Perdite occulte

L’utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici di pertinenza privata ed ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore; pertanto nessun ricalcolo è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti dopo il contatore da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare da guasti negli impianti privati.

In deroga a quanto sopra, il “Regolamento agevolazione tariffaria per perdita occulta” pubblicato sul sito internet del Gestore, disciplina le condizioni di accesso e l’entità delle agevolazioni concesse nel caso di una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall’utente finale secondo il principio della normale diligenza, verificatasi in conseguenza di un guasto e/o rottura di impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente (c.d. Perdita occulta).

Art. 14 – Danni

Il Gestore non risponde dei danni che possano essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna. Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del contatore; i contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge. L’utente non potrà reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause tecniche non prevedibili, per cause esterne o per ragioni di servizio, sia temporaneamente privato dell’uso dell’acqua, anche senza preavviso.

Art. 15 – Casi di sospensione della fornitura

La fornitura può essere sospesa nei seguenti casi: a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell’utenza, ai fini della volturazione; b) utilizzazione dell’acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto; c) effettuazione di prelievi abusivi; d) cessione del contratto a terzi; e) irregolarità nell’installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell’utente; f) opposizione dell’utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Gestore; g) mancata realizzazione da parte dell’utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose; h) manomissione delle opere o del contatore; i) morosità persistente oltre il termine previsto nella costituzione in mora.

La sospensione, in questi casi, non legittimerà l’utente ad avanzare pretese risarcitorie o indennitarie. La sospensione verrà disposta dal Gestore dopo il decorso il termine previsto dal preavviso di sospensione; nei casi indicati alla lettere c) e h), non è richiesto obbligo di preavviso.

Art. 16 – Risoluzione del contratto.

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell’erogazione senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento.

Art. 17 – Foro competente

Fatto salvo l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi della legge 481/95 e del Codice del consumo, per qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

– del luogo di residenza e/o di domicilio del titolare, se ubicato nel territorio italiano, nel caso di utenze non destinate all’esercizio d’impresa

– del Foro di Enna nel caso di utenze destinate all’esercizio d’impresa ovvero qualora il titolare, a prescindere dalla destinazione dell’utenza, sia residente o abbia domicilio fuori dal territorio italiano.

Art. 18 – Note generali.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si rinvia al Regolamento del SII, oltre alle leggi o norme regolanti la materia del presente contratto.

L’utente dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 3 – Perfezionamento del contratto di fornitura

Art. 4 – Disciplina del contratto di fornitura

Art. 5 – Usi della fornitura

Art. 6 – Condizioni per la fornitura

Art. 7 – Deposito Cauzionale

Art. 8 – Durata della fornitura

Art. 9 – Tariffa

Art.10 – Pagamenti

Art. 11 – Impianti

Art. 12 – Contatore

Art. 13 – Perdite occulte

Art. 14 – Danni

Art. 15 – Casi di sospensione della fornitura

Art. 16 – Risoluzione del contratto.

Art. 17 – Foro competente