Dichiarazioni sostitutive

Autocertificazione e Dichiarazione sostitutive di Atto notorio

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

Con l’entrata in vigore della legge n. 183/2011, dal 1 gennaio 2012 alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Gestori di Servizi Pubblici è vietato chiedere ai cittadini i certificati, perché sostituiti a tutti gli effetti dalle autocertificazioni (dichiarazione che sostituisce il certificato).

Requisiti
Per rendere la dichiarazione è necessario essere maggiorenni e cittadini Italiani o dell’Unione Europea.

Che cosa si può autocertificare
Con le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:
– data e luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di         qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categorie di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte);
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione
Le amministrazioni hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa sono previste delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000) ed il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

 

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

Che cosa sono
Si tratta di libere dichiarazioni riguardanti fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato e che sono riscontrabili negli uffici pubblici italiani. Non possono contenere manifestazioni di volontà e deleghe configuranti una procura (impegni –garanzie – rinunce – accettazioni – procure – a futura memoria)

Chi può fare la richiesta
– I maggiorenni o il genitore se il dichiarante è minorenne;
– Gli stranieri possono dichiarare solamente fatti e qualità personali riscontrabili negli uffici pubblici o privati italiani.

Per presentare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Attenzione: Non si possono sostituire con una dichiarazione gli atti notori che riguardano espressioni di volontà. In questo caso ci si deve rivolgere ad un notaio.