LEGITTIME LE PARTITE PREGRESSE APPLICATE DA ACQUAENNA

Al fine di evitare improprie interpretazioni della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23858/2025, che rischiano di indurre in errore gli utenti, si precisa che la pronuncia in questione sancisce un importante principio di diritto, che conferma la legittimità delle c.d. partite pregresse.
Tale statuizione delle Sezioni Unite, chiarendo definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, si pone come riferimento per la corretta interpretazione della disciplina in materia, fornendo un quadro chiaro ed inequivocabile ed affrontando anche aspetti di carattere regolatorio.
In particolare, la Suprema Corte afferma la piena legittimità dei conguagli tariffari, che sono alla base dell’applicazione delle c.d. partite pregresse, purchè operati «in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’».
Viene, dunque, confermata la piena coerenza dell’operato di Acquaenna, che ha applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Arera), recuperando quanto economicamente quantificato dall’allora Autorità d’Ambito, in applicazione dei principi regolatori previsti dal «metodo tariffario normalizzato», che prevedeva la possibilità, come ribadito dalla citata sentenza, di un recupero dei costi mediante, appunto, conguagli tariffari.