DISAGI EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI ENNA

ACQUAENNA SCPA informa che, a causa della sospensione del servizio di fornitura elettrica degli impianti idrici di competenza da parte del gestore E-Distribuzione, dalle ore 08:45 del 05/09/2025 e per le successive 7 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica nelle sopracitate vie:

Piazza San Francesco di Paola, Via Anfiteatro, Via Caterina Savoca, Via Cicerone, Via Euno, Via Lombardia, Via Nino Savarese, Via Pietro Rindone, Via Plutone, Via Portosalvo, Via Proserpina, Via Roma dal civico n. 549 al civico n. 597, Via San Francesco di Paola, Via Tre Palazzi, Via Tribuna e zone limitrofe.

DISAGI EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI TROINA

ACQUAENNA SCPA informa che, a seguito di un intervento di manutenzione in corso di esecuzione presso la condotta di adduzione sita in C.da Piano Fossi, a partire dalle ore 08:00 del 02/09/2025 e per le successive ventiquattro ore, potrebbero manifestarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato di codesto Comune.

            Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati.

LEGITTIME LE PARTITE PREGRESSE APPLICATE DA ACQUAENNA

Al fine di evitare improprie interpretazioni della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23858/2025, che rischiano di indurre in errore gli utenti, si precisa che la pronuncia in questione sancisce un importante principio di diritto, che conferma la legittimità delle c.d. partite pregresse.
Tale statuizione delle Sezioni Unite, chiarendo definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, si pone come riferimento per la corretta interpretazione della disciplina in materia, fornendo un quadro chiaro ed inequivocabile ed affrontando anche aspetti di carattere regolatorio.
In particolare, la Suprema Corte afferma la piena legittimità dei conguagli tariffari, che sono alla base dell’applicazione delle c.d. partite pregresse, purchè operati «in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’».
Viene, dunque, confermata la piena coerenza dell’operato di Acquaenna, che ha applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Arera), recuperando quanto economicamente quantificato dall’allora Autorità d’Ambito, in applicazione dei principi regolatori previsti dal «metodo tariffario normalizzato», che prevedeva la possibilità, come ribadito dalla citata sentenza, di un recupero dei costi mediante, appunto, conguagli tariffari.