PARTITE PREGRESSE

Si informano gli utenti che  a partire dall’anno 2014, è stata inserita  nelle fatture la voce  “Partite Pregresse”.

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di alcuni utenti, si è proceduto alla redazione del presente comunicato al fine di fornire un quadro chiaro e comprensibile sull’argomento

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La tariffa del servizio idrico integrato è disciplinata, nei suoi aspetti generali, all’art. 154 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale). Essa rappresenta  il corrispettivo del servizio idrico integrato, quest’ultimo inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Per la determinazione della tariffa precedentemente si applicava il  Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio del 01.08.1996.

Tale metodo prevedeva il calcolo della tariffa sviluppato sulla base di un piano previsionale (il Piano d’Ambito), conguagliato a posteriori attraverso il sistema della “revisione”, cioè attraverso il confronto fra preventivo e consuntivo della gestione del servizio idrico integrato.

In altre parole, gli squilibri determinatisi durante la gestione del servizio dovevano essere conguagliati, ai sensi dell’art. 6 del MTN,  attraverso la cd revisione tariffaria; pertanto periodicamente l’Autorità d’Ambito, a seguito di puntuale e dettagliata verifica di eventuali scostamenti  rispetto a quanto previsto nel Piano d’Ambito, apportava le necessarie variazioni alle tariffe degli anni successivi.

Tutto ciò nel rispetto del  principio comunitario della copertura integrale dei costi sancito all’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e della garanzia dell’equilibrio economico-finanziario sancita dal D.Lgs 152/06 all’art. 149.

 

Con il Decreto legge n. 201/11 (il cosiddetto “Salva-Italia”), convertito nella legge n. 214/11, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) è divenuto il soggetto competente in via esclusiva ad approvare le tariffe del servizio idrico.

L’AEEGSI, in adempimento della normativa che le attribuisce le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, ha dapprima provveduto ad approvare con Deliberazione 585/2012/R/idr, il   “Metodo Tariffario Transitorio” (MTT), per la determinazione delle tariffe degli anni 2012 e 2013.

Successivamente, con Deliberazione n. 643/2013/R/idr, l’Autorità ha provveduto, all’approvazione del “Metodo Tariffario Idrico” (MTI), per la determinazione delle tariffe degli anni 2014 e 2015.

 

Nella stessa deliberazione, agli artt. 31 e 32, l’Autorità ha espresso l’intenzione di chiudere definitivamente con la precedente regolazione tariffaria, chiedendo agli Enti d’Ambito di effettuare una revisione finale a conguaglio delle partite pregresse formatesi fino al 2011.

La Deliberazione prevede, inoltre, che al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, i conguagli devono essere espressi in unità di consumo (€/mc), ed evidenziati in bolletta separatamente con indicazione del periodo di riferimento.

 

In conclusione, si precisa che i conguagli relativi alle partite pregresse non rappresentano  conguagli riferiti ai consumi fatturati ai singoli utenti in anni precedenti, ma conguagli spettanti al  Gestore  per il periodo  precedente il trasferimento delle competenze all’AEEGSI e, dall’anno 2014, riconosciuti sotto forma di componente della tariffa che, per espressa disposizione dell’AEEGSI, deve essere evidenziata in bolletta separatamente, con indicazione del periodo di riferimento, ed è dovuta da tutti gli utenti in ragione del proprio consumo.

COMUNICAZIONE SUL DEPOSITO CAUZIONALE

L’istituto del deposito cauzionale è espressamente previsto, e trova pertanto piena legittimazione, nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, al Punto 2.1.1 “Aspetti relativi al contratto di utenza”.

Esso è una forma di garanzia che l’utente presta al Gestore per tutelarlo rispetto ad eventuali insolvenze dell’utente stesso e risponde, tra l’altro, ad un principio di equità dal momento in cui dovrebbe contribuire a contrastare il fenomeno della morosità il cui onere ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio.

Pertanto il deposito cauzionale deve essere versato, ai sensi del Regolamento del S.I.I.,  da tutti coloro che usufruiscono del servizio idrico e quindi anche dalle “Utenze preesistenti”; infatti il citato Regolamento, al Punto 3.2,  dispone che “Coloro che al momento dell’adozione del presente Regolamento da parte del gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in tale Regolamento”.

Inoltre sull’argomento, recentemente, è intervenuta l’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico, (di seguito denominata AEEGSI), organo a cui, con  Decreto legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, sono state attribuite competenze anche in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici.

L’AEEGSI con  delibera 86/2013/R/IDR, del 28/02/2013 e s.m.i.  Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico” , ha tra l’altro previsto, al punto 4.2, le modalità di determinazione a cui deve attenersi il gestore; nella fattispecie  il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore ai sensi dell’art. 3.1 puo’ essere alternativamente determinato:

a)      in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;

b)      in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.”

Alla luce di quanto sopra, Acquaenna ha addebitato alle utenze che non avevano  ancora versato a questo Gestore alcuna somma a titolo di deposito cauzionale, l’importo di € 25,00, così come previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.  Detto importo  sarà restituito alla fine del rapporto contrattuale in essere in caso di assenza di insolvenze.

Per completezza di informazioni si  rappresenta che l’eventuale deposito cauzionale versato ai Comuni quali precedenti gestori del servizio idrico, riguarda il rapporto esclusivo “Utente-Comune”, trattandosi di importo a garanzia dei  debiti/crediti intercorrenti tra gli stessi.

                                                                              ACQUAENNA S.C.p.A.